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Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica
Protetta "Arancia rossa di Sicilia"
Circolare del Ministero per le Politiche Agricole – GURI
n. 240 del 14 ottobre 1997
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai
sensi del Reg. CE n. 1107/96)
Art. 1
La indicazione geografica protetta "Arancia rossa di
Sicilia" è riservata ai frutti pigmentati che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
La indicazione geografica protetta "Arancia rossa di
Sicilia" è riservata alle seguenti varietà:
-
Tarocco, con i cloni: Tarocco Comune, Tarocco Galice,
Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nucellare
57-IE-1, Tarocco Nucellare 61-1E-4, Tarocco Catania,
Tarocco Scirè, Tarocco rosso.
-
Moro, con i seguenti varietà e cloni: Moro Comune,
Moro Nucellare 58-8D-l;
-
Sanguinello, con le varietà ed i cloni: Sanguinello
Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato
Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare
49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà;
coltivate,. in purezza varietale, nel territorio idoneo
della Regione Sicilia definito nel successivo art.3.
Art. 3
La zona di produzione dell'"Arancia rossa di Sicilia"
comprende il territorio idoneo della Sicilia Orientale
per la coltivazione dell'Arancia ed è così individuato:
Provincia di Catania - Territorio delimitato in apposita
cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Catania,
Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di
Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone,
Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta
Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Santa Maria
di Licodia, Scordia e Randazzo limitatamente all'area
detta "isola di Spanò".
Provincia di Siracusa - Territorio
delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti
comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini, Buccheri,
Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino,
Sortino e Noto
Provincia di Enna - Territorio
delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti
comuni: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova e Troina
limitatamente all'area detta "Cugno di Troina".
Provincia di Ragusa: Acate, Comiso,
Chiaramonte e Vittoria.
Art.4
Le condizioni ambientali e di coltura
degli aranceti destinati alla produzione dell’"Arancia
rossa di Sicilia" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che
ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità
I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto
equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale
aereazione e soleggiamento della stessa. La densità di
piante per ettaro è normalmente compresa tra 230 e 420
Per gli impianti esistenti e destinati
ad esaurimento è ammessa una densità fino ad un massimo
di 725 piante per ettaro.
Per i sesti dinamici la densità è
compresa tra 600 e 840 piante per ettaro.
Per i nuovi impianti sono ammessi altri
sesti su proposta dell'Assessorato per l'Agricoltura
della Regione Sicilia, previo parere dell'Istituto
Sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, purché non
siano modificate le caratteristiche dei frutti.
I portainnesti idonei sono i seguenti:
arancio amaro, citrange Troyer, citrange Carrizo,
Poncirus trifoliata, esenti da virosi e dotati di alta
stabilità genetica.
Le operazioni colturali e le modalità di
raccolta, devono essere quelli generalmente utilizzati,
il distacco dei frutti viene effettuato con l'ausilio di
forbicine di. raccolta che operano il taglio del
peduncolo.
La produzione unitaria massima
consentita di "Arancia rossa di Sicilia" per le tre
varietà è fissata in quintali 300 per ettaro. Per le
selezioni clonali "Tarocco Nucellare", "Moro Nucellare"
e "Sanguinello Nucellare" la produzione unitaria massima
consentita è di q.li 360 per ettaro.
A detti limiti, anche in annate,
eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere
riportata attraverso una accurata cernita, purché la
produzione globale dell'agrumeto non superi di oltre il
30 per cento detti limiti.
È fatto assoluto divieto di praticare
la deverdizzazione dei frutti.
Art. 5
La sussistenza delle condizioni
tecniche di idoneità è accertata dalla Regione Sicilia.
Gli aranceti idonei alla produzione
dell’"Arancia rossa di Sicilia" sono inseriti in
apposito Albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio. Copia di tale
Albo deve essere depositata presso tutti i Comuni
compresi nel territorio di produzione.
Il Ministero per le politiche
agricole, ai fini dell'attivazione del suddetto Albo
emanerà apposite disposizioni ove saranno stabilite le
modalità per le iscrizioni agli albi, per le denuncie di
produzione, per la modulistica da adottarsi per un
corretto ed opportuno controllo della produzione
riconosciuta e commercializzata annualmente con la
indicazione geografica protetta. Saranno altresì
stabiliti criteri e norme per l'eventuale delega dei
controlli ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 nonché per le
caratteristiche del logo figurativo della indicazione
geografica protetta.
Art. 6
I frutti di "Arancia rossa di
Sicilia" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Arancia rossa di Sicilia Tarocco
-
forma: obovata o globosa, con base più
o meno prominente ("Muso" lungo o corto)
-
colore della buccia: arancio con parti
colorate in rosso granato più o meno intenso;
-
colore della polpa: arancio con
screziature rosse più o meno intense in relazione
all'epoca di raccolta;
-
calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
-
resa in succo: minima 40%, determinata
mediante spremiagrumi con birillatrice;
-
contenuto di solidi solubili totali
nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix;
-
rapporto di maturazione: minimo 7,0,
determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli
acidi come acido citrico anidro.
Arancia rossa di Sicilia Moro
-
forma: globosa o ovoidale;
-
colore della buccia: arancio con
sfumature più intense su un lato del frutto;
-
colore della polpa: interamente rosso
vinoso a maturazione avanzata;
-
calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
-
resa in succo: minima 40, determinata
mediante spremiagrumi con birillatrice; contenuto di
solidi solubili totali nel succo: minimo 10, espresso
in gradi Brix;
-
rapporto di maturazione: minimo 6,5,
determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli
acidi come acido citrico anidro. Può essere tollerato
il rapporto di 5,5 per i frutti raccolti nel mese di
dicembre;
Arancia rossa di Sicilia
Sanguinello
-
forma: globosa o obovata;
-
colore della buccia: arancio con
sfumatore rosse;
-
colore della polpa: arancio con
screziature rosse;
-
calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);
-
resa in succo: minima 40% determinata
mediante spremiagrumi con birillatrice;
-
contenuto di solidi solubili totali
nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix;
-
rapporto di maturazione: minimo 8,0
determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli
acidi come acido citrico anidro.
Il colore della buccia e della polpa
dei frutti delle tre cultivar può presentare variazione
della descrizione suddetta in relazione all'epoca di
raccolta ed alla caratteristica del clone.
Su proposta dei produttori
interessati, il Ministro per le Politiche Agricole,
nell'ambito delle linee del piano nazionale di lotta
fitopatologica integrata e del codice di buona pratica
agricola di cui alla direttiva (CEE n.91/676 Allegato IV)
può stabilire limiti di residui di fitofarmaci,
operazioni agronomiche e colturali atte al mantenimento
del livello qualitativo stabilito nel presente
disciplinare.
Art. 7
L’Arancia rossa di Sicilia è immessa
al consumo con il logo della Indicazione Geografica
Protetta figurante su ogni frutto e confezionata nel
rispetto delle norme generali e metrologiche del
commercio ortofrutticolo.
Sulle confezioni deve figurare, in
caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili
e da ogni altra scritta la denominazione "Arancia rossa
di Sicilia", immediatamente seguita dalla indicazione
varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).
Nello spazio immediatamente
sottostante deve comparire la menzione "Indicazione
Geografica Protetta". È vietata l'aggiunta alla
indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi
qualificazione o menzioni diverse da quelle
espressamente previste nel presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: Tipo, Fine,
Extra, Superiore, Selezionato, Scelto, e similari.
È altresì vietato utilizzare nomi di
varietà diverse da quelle espressamente previste nel
presente disciplinare di produzione.
È tuttavia consentito l'utilizzo di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni
sociali o marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente; nonché eventuale nome di aziende o di
aranceti dai quali effettivamente provengono le arance
Debbono inoltre comparire gli
elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed
indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. È
facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta
dei frutti. |